8. In conclusione, l’istanza di proroga appare giustificata a causa almeno del pericolo di collusione, delle ancora prospettabili necessità d’inchiesta e, abbondanzialmente, di un concreto pericolo di fuga. Essa appare invece eccessiva nella durata, e deve dunque essere accolta solo parzialmente, con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 lit. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP). * * * Per i quali motivi, richiamati gli articoli menzionati e gli artt. 103, 280 ss. e 284 CPP decide: