Tuttavia, decisivo per un’eventuale protrazione della carcerazione preventiva cui è sottoposto un determinato accusato non è unicamente la necessità di completare l’istruttoria, quanto piuttosto valutare i possibili danni per l’istruttoria che un’eventuale liberazione dell’accusato potrebbe causare: deve sussistere, in altre parole, il ragionevole pericolo che l’accusato, se messo prematuramente in libertà, pregiudichi il buon esito dell’inchiesta. Tale timore viene espresso, di regola, facendo riferimento al pericolo di inquinamento delle prove, rispettivamente di collusione.