{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-03-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-60907_2000-03-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=56912&nX40_KEY=4933337&nTrefferzeile=96&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7aad5ffb26c83dd52815ce5979ff561d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1999.60907"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 03.03.2000 INC.1999.60907"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 03.03.2000 INC.1999.60907"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 03.03.2000 INC.1999.60907"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:18:17", "Checksum": "7abbb928f20f4db6bbeda68f987465ae", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 03.03.2000 INC.1999.60907\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n6.\nIl pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire il carattere di una certa probabilità: in altri termini si ammette siffatto pericolo quando l’accusato, fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale e all’esecuzione della pena. La gravità della presumibile pena, di per sé, non basta a motivare la carcerazione preventiva; piuttosto, l’insieme delle circostanze, quali il carattere dell’interessato, la sua morale, i suoi legami familiari, l’assenza di un domicilio fisso, la sua professione, la sua situazione finanziaria e le sue risorse economiche, deve essere valutato e vanno accertati motivi concreti che rendano la fuga non solo possibile, ma probabile (così verbatim DTF 19 gennaio 1999 in re G.S., consid. 5a p. 7-8, con rinvio a DTF 117 Ia 69 consid. 4 e ad altra sentenza di imminente pubblicazione).\nNel caso di specie, il pericolo di fuga da parte di __________ appare concreto: egli è sì naturalizzato svizzero e qui domiciliato, ma unicamente a seguito del matrimonio con la moglie svizzera – matrimonio ormai irrimediabilmente fallito a causa di quanto da lui commesso. L’accusato ha mantenuto la cittadinanza italiana, ed in Italia vive il suo nucleo familiare originario. Ora, considerato che la sua permanenza in Ticino non può più nemmeno essere ragionevolmente motivata con il desiderio di svolgere qui la sua professione, essendo egli considerato invalido, è lecito affermare che la Svizzera non sarà (più) il centro dei suoi interessi personali e familiari. Tutto ciò, unito alla pena detentiva prospettabile – che, per quanto ragionevolmente prevedibile in considerazione della gravità dei fatti, sarà senz’altro importante – rende serio e concreto il pericolo che, se posto anticipatamente in libertà, __________ possa preferire la fuga all’estero piuttosto che affrontare qui il processo e la probabile espiazione di pena. La gravità della pena prospettabile, unita all’atteggiamento processuale di assoluta negazione da lui assunto, rende infine improponibile l’adozione di misure sostitutive dell’arresto, come invece chiesto dalla difesa (v. osservazioni, cit., pto. 3c p. 4).\n7.\nConsiderato come la proroga richiesta appaia giustificata di principio, resta da decidere sulla sua durata. È questione, qui, della proporzionalità per sé e in rapporto alla presumibile pena a cui l’accusato va incontro. Su quest’ultimo punto, va detto che a carico di __________ è lecito prevedere la condanna ad una pena di durata ben superiore alla carcerazione preventiva già subita ed ancora prospettabile, da cui discende la proporzionalità della proroga richiesta con riferimento alla durata complessiva del carcere preventivo.\nCon riguardo ai passi istruttori ancora da compiere, invece, la proroga richiesta appare di durata eccessiva. Va infatti rilevato come il magistrato inquirente medesimo ritenga l’istruttoria praticamente terminata, tanto da prospettare il deposito degli atti per la prima settimana di marzo (v. istanza, cit., p. 3). Né i rapporti che mancano (v. supra, consid. 3) dovrebbero farsi attendere a lungo. Ammesso che la loro consegna possa avvenire per la metà del corrente mese di marzo, il deposito atti dovrebbe potersi concludere per l’inizio di aprile. Non è detto di sapere, a questo stadio del procedimento, se l’accusato intenda proporre complementi d’inchiesta. È ovvio che se lo farà, dovrà assumersi la conseguenza di un’eventuale prolungamento del carcere preventivo; comunque, per quanto oggi prevedibile, non sono ipotizzabili delle istanze di complemento che non possano essere evase in tempi relativamente brevi.\nConsiderati tutti i tempi tecnici, in conclusione, non si giustifica una proroga di durata superiore a due mesi. Ovviamente, resta impregiudicato l’obbligo del magistrato inquirente di procedere alla conclusione dell’istruttoria formale ed all’emanazione dell’atto d’accusa con la dovuta celerità (art. 176 cpv. 3 CPP; art. 102 CPP). Ciò significa, in altre parole, che egli non è autorizzato a lasciar decorrere l’intera proroga, ma è invece tenuto a procedere con i passi formali di propria competenza nel più breve lasso di tempo possibile.\n8.\nIn conclusione, l’istanza di proroga appare giustificata a causa almeno del pericolo di collusione, delle ancora prospettabili necessità d’inchiesta e, abbondanzialmente, di un concreto pericolo di fuga. Essa appare invece eccessiva nella durata, e deve dunque essere accolta solo parzialmente, con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 lit. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP).\n* * *\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli articoli menzionati e gli artt. 103, 280 ss. e 284 CPP\ndecide:\n1. L’istanza 31 gennaio 2000 di proroga del carcere preventivo cui è astretto __________ è parzialmente accolta.\n§ Di conseguenza, la detenzione preventiva cui è astretto l’accusato viene prorogata sino al prossimo 9 maggio 2000 compreso.\n2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.\n3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.\n4. Intimazione:\n- avv. __________, per sé e per l’accusato __________;\n- Procuratore Pubblico avv. __________, con copia delle osservazioni dell’accusato resistente e l’inc. MP 2909/99/MV di ritorno.\ngiudice __________"}