{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-03-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-60907_2000-03-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=56912&nX40_KEY=4933337&nTrefferzeile=96&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7aad5ffb26c83dd52815ce5979ff561d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1999.60907"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 03.03.2000 INC.1999.60907"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 03.03.2000 INC.1999.60907"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 03.03.2000 INC.1999.60907"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:18:17", "Checksum": "7abbb928f20f4db6bbeda68f987465ae", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 03.03.2000 INC.1999.60907\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.\na) Vanno fatte alcune premesse: in primo luogo, i fatti oggetto del presente procedimento penale sono non solo gravi dal punto di vista del diritto, ma anche particolarmente delicati con riferimento agli effetti diretti ed indiretti, rispettivamente a breve e a lungo termine, che essi possono avere sulle vittime. Secondariamente, l’accusato ha sin dall’inizio pervicacemente negato ogni e qualsiasi propria responsabilità.\nb) La gravità dei reati contestati all’imputato è di certo peso anche per l’esame del pericolo di collusione: infatti, la pena in cui rischia di incorrere il prevenuto è tanto più severa quanto più gravi sono i reati di cui deve rispondere. Allora, anche la tentazione di influenzare le prove sarà tanto maggiore quanto più gravi sono i fatti in discussione. Nel medesimo senso si sviluppa il secondo argomento: l’accusato che, in modo lineare e costante, ammette i reati di cui è considerato autore dimostra, almeno in nuce, il proprio ravvedimento, e contemporaneamente concorre a minimizzare la parvenza di un pericolo di collusione.\nQui, il fatto che __________ abbia sempre negato non può non essere considerato quale elemento a suo sfavore anche nell’ottica del pericolo di collusione: nella misura in cui il suo dovesse avverarsi mero atteggiamento tattico di difesa, sprovvisto di un qualsiasi fondamento (ciò che spetterà alla Corte giudicante accertare), esso sarebbe parimenti indizio che egli intenda avvalersi di ogni e qualsiasi mezzo per giungere in aula con una situazione probatoria meno sfavorevole. Ed allora, se già si è accertata la presenza di concreti indizi di reato a suo carico, il suo atteggiamento processuale deve essere coerentemente considerato alla stregua di indizio di pericolo di collusione.\nVi è poi un ulteriore elemento atto a far ritenere concreto il pericolo di collusione. L’accusato ha sempre cercato il contatto con i propri figli (v. ad esempio il reclamo da lui inoltrato contro il rifiuto di contatto epistolare, inc. GIAR 609.99.4). Ora, potrebbe non esservi nulla da obiettare all’intenzione dell’accusato, se egli avesse dimostrato di aver compreso gli errori fatti (per usare un eufemismo): ma questa sua medesima intenzione, se vista nella prospettiva del suo comportamento processuale negatorio e dell’atteggiamento intimidatorio che egli era solito tenere nei confronti dei familiari (v. i già citati verbali MP della moglie __________), non può non dare spunto per un accresciuto timore che tali ambìti contatti con i figli siano piuttosto finalizzati ad influenzarli in proprio favore, in vista del pubblico dibattimento (v., per un’argomentazione analoga, decisione 20 ottobre 1997 in re M.A., inc. GIAR 570.97.3, consid. 5.2 p. 6, confermata con sentenza CRP 20 novembre 1997, consid. 3 p. 5; decisione 23 ottobre 1998 in re S.M., inc. GIAR 352.98.6, consid. 4c p. 6, confermata con sentenza CRP 19 novembre 1998). Inoltre, l’attuale situazione dei figli non basta per dissipare i timori esposti, poiché non garantisce che un contatto fra padre e figli sia comunque impossibile.\nInfine, possibilità di collusione sussiste, per l’accusato, non solo con i propri figli, bensì anche con terzi, quali la moglie o i parenti di lei – questi ultimi, possibili testi in misura di influenzare il giudizio della Corte sulla sua personalità, cioè su un importante elemento di giudizio. E a tal proposito va rammentato che l’accusato aveva pesantemente e ripetutamente minacciato la moglie al fine di farla desistere dall’intenzione di denunciare agli inquirenti le sue malefatte (v. verbale di polizia di __________ del 12 ottobre 1999, ore 18.00, agli atti MP s.n., p. 2-5; verbale MP 28 ottobre 1999, inc. MP doc. _, p. 1-2, 3) – in un primo tempo, purtroppo, con successo, tanto che la prima segnalazione del marzo 1999 non aveva potuto avere immediato e concreto seguito penale per via della ritrattazione della teste (v. verbale di polizia 15 marzo 1999, ore 14.00, all’inc. MP s.n., p. 2).\nc) Da ultimo, e abbondanzialmente, va detto che dall’imminente conclusione dell’istruttoria formale predibattimentale non sarebbe lecito dedurre l’irrilevanza del paventato pericolo di collusione. La gravità dei fatti, e la constatazione che i medesimi sono contestati dall’accusato, sono fattori che attribuiscono al pubblico dibattimento una accresciuta valenza, poiché sarà in quella sede che dovranno essere definitivamente valutate le prove sinora raccolte (ed eventualmente ancora da raccogliere). È dunque essenziale garantire l’impossibilità di collusione non solo fino alla conclusione dell’inchiesta, bensì fino alla conclusione dell’istruttoria dibattimentale compresa (v. decisione 16 ottobre 1997 in re A.Z., inc. GIAR 116.97.4, consid. 4 p. 4; decisione 23 ottobre 1998 in re S.M., inc. GIAR 352.98.6, consid. 4d p. 7, confermata con sentenza CRP 19 novembre 1998).\n5.\nLe parti non si sono espresse neppure su di un eventuale pericolo di recidiva, quale motivo per la protrazione del carcere preventivo. Visto che la questione non appare determinante per la presente decisione, ritenuto che vi sono già sufficienti indizi di colpevolezza, bisogni istruttori e pericolo di collusione, appare preferibile neppure affrontarla, anche per rispetto nei confronti della corte di merito, che sarà verosimilmente chiamata ad esprimersi in proposito.\n"}