- resta ovviamente impregiudicato l’obbligo del magistrato inquirente di procedere alla conclusione dell’istruttoria formale ed all’emanazione dell’atto d’accusa con la massima celerità possibile (artt. 102 e 176 cpv. 3 CPP); - in conclusione, l’istanza di proroga appare giustificata in considerazione delle incombenze ancora da evadere e, abbondanzialmente, di un certo qual pericolo di recidiva. Essa è pure ragionevolmente agevole nella durata, e deve dunque essere accolta, con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 lit.