La misura chiesta dal PP, ossia cinque mesi di proroga della detenzione preventiva, di primo acchito (e nell'ottica dei principi scaturiti dalla giurisprudenza citata) appare - in uno con la detenzione preventiva sin qui subita e quella prevedibile per giungere alla celebrazione del processo - comunque inferiore alla prevedibile pena in caso di giudizio di condanna. In realtà i cinque mesi di proroga auspicati dal magistrato d'accusa violerebbero il principio della celerità dell'istruttoria che vede coinvolte persone in stato di detenzione preventiva ed in definitiva il principio di proporzionalità.