5. Resta da esaminare la proporzionalità della detenzione preventiva sin qui subita e quella ancora prevedibile per terminare l'istruttoria e giungere al processo. Si può allora fare ampio riferimento alla decisione Giar 25 maggio 1999 in re R. (991.98.10): "Giusta l’art. 102 cpv. 2 CPP la durata del carcere preventivo durante l’istruzione formale può essere di sei mesi; tale termine può essere convenientemente prorogato (art. 103 CPP).