ammesso quando l'accusato sia un delinquente abituale o uno squilibrato, più difficilmente quando si sia reso colpevole di un solo reato o di più reati concentrati in un breve lasso di tempo (Luvini con rif. a STF 12.8.81 consid. 5 in re C.). Occorre quindi fondarsi su circostanze concrete che rendano l'eventualità della reiterazione assai verosimile, rispettando così anche in tal modo il criterio di proporzionalità e senza dimenticare l'effetto deterrente del procedimento penale. L'esame del rischio di recidiva ritenuto dal magistrato d'accusa non si impone in questa sede visto quanto precede.