L'istanza appare su questo aspetto, e di riflesso anche sulla motivazione della durata della proroga, particolarmente carente. Non possono essere allora ritenuti un rischio di collusione e di inquinamento delle prove per motivare il perdurare della detenzione preventiva cui è astretto l'accusato. 4.3. Rischio di fuga Il pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire il carattere di una certa probabilità: in altri termini si ammette siffatto pericolo quando l’accusato, fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale e all’esecuzione della pena.