{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-01-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-54603_2000-01-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=56852&nX40_KEY=4933340&nTrefferzeile=23&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bebd21d36110178cbdb98eeae0746085"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1999.54603"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 28.01.2000 INC.1999.54603"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 28.01.2000 INC.1999.54603"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 28.01.2000 INC.1999.54603"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:36:35", "Checksum": "71b444af484619ebea2d631b787867f0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 28.01.2000 INC.1999.54603\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.\nNel caso di specie sono dati manifestamente tutti gli elementi giustificanti la detenzione preventiva dell'accusato ed anche per concedere una proroga della stessa così come richiesto dal PP, il quantum della proroga verrà invece discusso sub. 5.\n4.1. Gravi e concreti indizi di colpevolezza\nLa condizione legale è manifestamente data e gli indizi si riferiscono a fatti di oggettiva importanza posti in atto da persona apparentemente recidiva per reati analoghi (cfr. sub. 4.4). __________ ha, in parte almeno, ammesso sue responsabilità in importanti traffici di sostanze stupefacenti. A suo carico vi sono poi le ammissioni di correi (__________) che costituiscono chiamate in correità.\n4.2. Necessità istruttorie\nIl magistrato d'accusa pone l'accento sulla necessità di procedere a verbalizzazioni a confronto. Si tratta di esigenza, genericamente indicata, che da sola non basta a giustificare il mantenimento della detenzione preventiva, neppure se accompagnata dalla necessità di attendere il Rapporto preliminare di polizia rispettivamente per ossequiare il deposito degli atti e raccogliere, semmai, eventuali prove a scarico offerte dalla difesa.\nLo stadio della procedura appare decisamente avanzato ed i tempi vuoti dell'istruttoria, durante i quali __________ non è stato interrogato, non sono motivati dal magistrato inquirente. Il PP, nell'istanza in discussione, indica come necessario procedere alla stesura di verbali finali (ma di chi? dell'accusato od anche di terzi? e quali terzi?) nonché la stesura di verbali a confronto (ma confronto tra l'accusato e chi? unicamente viene indicato il nominativo della signora __________. Quali verbali a confronto vanno esperiti prima del pubblico dibattimento e quali invece possono essere rimandati al processo?). Per il PP non può essere sottovalutato il rischio di inquinamento probatorio: ma non viene specificato con chi, con quali altri accusati o nei confronti di quali testi potrebbero essere poste in atto pressioni, non viene indicato chi è stato già liberato ed è coinvolto nelle medesime indagini dell'accusato (e che potrebbe essere oggetto di collusione), su quali punti le versioni di chi deve ancora essere sentito a confronto sarebbero divergenti, e, soprattutto, come mai le divergenze non sono state chiarite in epoca precedente e quali impedimenti vi ostavano. L'istanza appare su questo aspetto, e di riflesso anche sulla motivazione della durata della proroga, particolarmente carente. Non possono essere allora ritenuti un rischio di collusione e di inquinamento delle prove per motivare il perdurare della detenzione preventiva cui è astretto l'accusato.\n4.3. Rischio di fuga\nIl pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire il carattere di una certa probabilità: in altri termini si ammette siffatto pericolo quando l’accusato, fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale e all’esecuzione della pena. La gravità della presumibile pena, di per sé, non basta a motivare la carcerazione preventiva; piuttosto, l’insieme delle circostanze, quali il carattere dell’interessato, la sua morale, i suoi legami familiari, l’assenza di un domicilio fisso, la sua professione, la sua situazione finanziaria e le sue risorse economiche, deve essere valutato e vanno accertati motivi concreti che rendano la fuga non solo possibile, ma probabile (così verbatim DTF 19 gennaio 1999 in re G.S., consid. 5a p. 7-8, con rinvio a DTF 117 Ia 69 consid. 4 e ad altra sentenza di imminente pubblicazione).\n__________ è accusato di grave infrazione alla LFStup., ripetuta nel tempo e riferita ad un quantitativo decisamente rilevante di cocaina. L'accusato non ha, con il nostro territorio nazionale, legame alcuno. Egli è venuto qui in Ticino unicamente per commettere gli atti che gli vengono rimproverati. __________, in caso di giudizio di condanna, rischia una forte pena detentiva ciò che accresce particolarmente il rischio che - se liberato - egli certamente preferirebbe sottrarsi al procedimento in corso ed alla verosimile espiazione della pena. Va quindi ammesso un grave e serio rischio di fuga tale da giustificare il mantenimento della detenzione preventiva per il periodo che verrà specificato sub. 5.\n4.4. Rischio di recidiva\nPer poter ritenere un rischio di recidiva occorre che l'accusato possa, con verosimiglianza, delinquere nuovamente e costituire così un rischio per la società. Al fine di ammettere un rischio di recidiva la possibilità di ricaduta deve essere concreta (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell'insieme delle circostanze, tra cui i precedenti, il comportamento in istruttoria, la personalità, la costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati (Luvini, REP 1989 p. 287 ss; Piquerez n.1186/7). In particolare, tenendo anche conto del tempo trascorso dalla cessazione della attività criminosa, il rischio di recidiva sarà più facilmente\nammesso quando l'accusato sia un delinquente abituale o uno squilibrato, più difficilmente quando si sia reso colpevole di un solo reato o di più reati concentrati in un breve lasso di tempo (Luvini con rif. a STF 12.8.81 consid. 5 in re C.).\nOccorre quindi fondarsi su circostanze concrete che rendano l'eventualità della reiterazione assai verosimile, rispettando così anche in tal modo il criterio di proporzionalità e senza dimenticare l'effetto deterrente del procedimento penale."}