Lo stadio della procedura appare decisamente avanzato e la collaborazione dell'accusato appare decisiva per escludere concreto rischio di inquinamento probatorio e di collusione. 4.3. Rischio di recidiva Per poter ritenere un rischio di recidiva occorre che l'accusato possa, con verosimiglianza, delinquere nuovamente e costituire così un rischio per la società.