{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-01-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-53303_2000-01-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=56851&nX40_KEY=4933340&nTrefferzeile=37&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bcd88232a89d61440cca89d47c2f8ce5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1999.53303"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 26.01.2000 INC.1999.53303"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 26.01.2000 INC.1999.53303"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 26.01.2000 INC.1999.53303"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:36:30", "Checksum": "6fe69996dfea069a1a41a51820d78bdc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 26.01.2000 INC.1999.53303\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.\nNel caso di specie sono dati manifestamente tutti gli elementi giustificanti la detenzione preventiva dell'accusato ed anche per concedere la proroga della stessa così come richiesto dal PPG.\n4.1. Gravi e concreti indizi di colpevolezza\nL'esistenza di concreti e gravi indizi di colpevolezza non si presta a particolare discussione. Da un lato, al momento dell'arresto, l'accusato è stato trovato in possesso di 500 grammi di cocaina, d'altro canto egli stesso ha ammesso tutta una serie di fatti di rilevanza penale così come sommariamente riassunti sub. 1. D'altro canto il dire dell'accusato ha trovato riscontro nelle verbalizzazioni di altre persone coinvolte nei fatti.\nLa condizione legale è manifestamente data e gli indizi si riferiscono a fatti di oggettiva importanza posti in atto da persona gravemente recidiva per reati analoghi.\n4.2. Necessità istruttorie\nIl magistrato d'accusa pone l'accento sulla necessità di procedere a verbalizzazioni a confronto. Si tratta di esigenza, genericamente indicata, che da sola non basta a giustificare il mantenimento della detenzione preventiva, neppure se accompagnata dalla necessità di attendere il Rapporto preliminare di polizia rispettivamente per ossequiare il deposito degli atti e raccogliere, semmai, eventuali prove a scarico offerte dalla difesa.\nLo stadio della procedura appare decisamente avanzato e la collaborazione dell'accusato appare decisiva per escludere concreto rischio di inquinamento probatorio e di collusione.\n4.3. Rischio di recidiva\nPer poter ritenere un rischio di recidiva occorre che l'accusato possa, con verosimiglianza, delinquere nuovamente e costituire così un rischio per la società. Al fine di ammettere un rischio di recidiva la possibilità di ricaduta deve essere concreta (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell'insieme delle circostanze, tra cui i precedenti, il comportamento in istruttoria, la personalità, la costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati (Luvini, REP 1989 p. 287 ss; Piquerez n.1186/7). In particolare, tenendo anche conto del tempo trascorso dalla cessazione della attività criminosa, il rischio di recidiva sarà più facilmente ammesso quando l'accusato sia un delinquente abituale o uno squilibrato, più difficilmente quando si sia reso colpevole di un solo reato o di più reati concentrati in un breve lasso di\ntempo (Luvini con rif. a STF 12.8.81 consid. 5 in re C.). Occorre quindi fondarsi su circostanze concrete che rendano l'eventualità della reiterazione assai verosimile, rispettando così anche in tal modo il criterio di proporzionalità e senza dimenticare l'effetto deterrente del procedimento penale.\n__________ è persona non più giovane avendo superato la cinquantina. Il suo casellario giudiziale riporta la prima condanna, ad otto mesi di detenzione, nel 1974 con espiazione della pena inflitta. Nel 1986, per ripetuta violazione aggravata alla LFStup, __________ risulta essere stato nuovamente condannato, questa volta a 20 mesi di detenzione, e la pena risulta essere stata espiata sino all'aprile 1987. Con il passare degli anni e le condanne rammentate l'accusato non ha migliorato il suo comportamento. Il 18 agosto 1994 __________ è stato infatti condannato, sempre per infrazione aggravata alla LFStup e contravvenzione alla medesima legge, ad una severa pena di 4 anni e 3 mesi di reclusione, pena espiata sino alla liberazione condizionale (con periodo di prova di 4 anni) avvenuta il 24 dicembre 1996.\nDopo tale condanna il casellario giudiziale annovera ulteriore intervento del Ministero Pubblico con condanna ad altri 60 giorni di detenzione per titolo di infrazione alla LFStup e reati in materia di circolazione stradale.\nTutte queste condanne, ed i lunghi periodi di carcerazione subiti, non sono stati sufficiente e concreto monito a miglior comportamento. __________ é sostanzialmente ricaduto nel consumo di cocaina appena pochi mesi dopo la sua liberazione e, nel corso del 1998 e 1999, egli ha nuovamente delinquito come alle sue ammissioni dinanzi al PPG.\nA non averne dubbio vi è quindi un concreto rischio di recidiva, sia per i precedenti pesanti e numerosi, ma anche per la totale assenza di prospettive per il futuro. __________ non ha un lavoro, non ha concreta prospettiva di iniziare un'attività ed, in caso di giudizio di condanna, appare verosimile l'inflizione di una lunga pena detentiva con revoca della liberazione condizionale decisa il 26 settembre 1996 dal Consiglio di vigilanza. A fronte di tale situazione e del consumo di stupefacenti durato per anni va ammesso un concreto rischio di recidiva.\nL'ammissione di tale condizione rende superfluo l'esame del prospettato rischio di fuga avanzato dal PPG nell'istanza in discussione.\n"}