{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-01-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-53303_2000-01-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=56851&nX40_KEY=4933340&nTrefferzeile=37&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bcd88232a89d61440cca89d47c2f8ce5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1999.53303"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 26.01.2000 INC.1999.53303"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 26.01.2000 INC.1999.53303"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 26.01.2000 INC.1999.53303"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:36:30", "Checksum": "6fe69996dfea069a1a41a51820d78bdc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 26.01.2000 INC.1999.53303\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nN. 533.99.3 R Lugano, 26 gennaio 2000\nIL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO\nDELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO\n__________\nsedente per statuire sull'istanza formulata in data 18 gennaio 2000 dal\nProcuratore Pubblico Generale avv. __________\ntendente ad ottenere la proroga della detenzione preventiva cui è astretto\n__________, c/o Penitenziario \"La Stampa\", Lugano\n(patrocinato dall'avv. __________);\nsino e compreso il prossimo 5 aprile 2000;\nlette le osservazioni 24 gennaio 2000 formulate dal patrocinatore dell'accusato che evidenzia la confessione dell'accusato e violazione del principio di celerità;\nletti gli atti considerato\nin fatto ed in diritto\n1.\n__________ è stato arrestato alle 23.00 del 5 agosto scorso nell'ambito di un'inchiesta denominata dagli inquirenti __________, siccome trovato in possesso di 500 grammi di cocaina. Dal marzo 1999 gli inquirenti erano informati di investigazioni in corso in Italia per un importante traffico di stupefacenti.\nDagli accertamenti avviati in Ticino era emerso che l'accusato stava raccogliendo importanti somme di danaro da destinare all'acquisto di rilevanti quantitativi di cocaina. Con __________, la sera del 5 agosto scorso, è stata arrestata anche __________.\nNel corso dell'istruttoria seguita all'arresto __________ è apparso collaborativo, come rammenta il magistrato d'accusa nell'istanza qui in discussione, ammettendo non solo i fatti che lo hanno portato all'arresto ma anche altri commerci di sostanze stupefacenti. In particolare nel verbale di interrogatorio reso dinanzi al Magistrato d'accusa il 9 settembre 1999 __________ ha ammesso di avere ripreso con i consumi di cocaina nel corso del 1997 dopo la sua liberazione dal carcere avvenuta il 24 dicembre 1996, ed ha riferito di avere fornito, su incarico di __________, cocaina a Lugano \"a certo __________ \". Secondo l'esposto del magistrato d'accusa __________ avrebbe così fornito a terzi, nell'anno precedente l'arresto, complessivamente 300 grammi di cocaina, egli avrebbe inoltre ceduto gratuitamente altri 250 grammi di cocaina e 100 grammi di eroina nello stesso periodo di tempo, vi sarebbe poi la fornitura a __________ di 600 grammi di cocaina nella primavera del 1999, sostanza destinata alla vendita in Italia, nonché fornitura di altri 200 grammi di cocaina a persona che l'accusato non ha voluto indicare per ragioni di sicurezza personale. L'accusato è inoltre accusato di atti preparatori per altri traffici di stupefacenti (1 kg da __________ e 3 kg da __________).\n2.\nCon istanza 18 gennaio 2000 il PPG avv. __________ chiede la proroga della detenzione preventiva cui è astretto __________, prossima alla scadenza, per ulteriori 2 mesi. A fondamento della richiesta il magistrato evidenzia i gravi e concreti indizi di colpevolezza, in uno con esigenze istruttorie essendo necessario procedere a verbalizzazioni a confronto con altre persone coinvolte nelle indagini, attendere il Rapporto preliminare di polizia giudiziaria, e quindi provvedere al deposito degli atti nonché alla formale chiusura dell'istruttoria. Per il magistrato d'accusa a carico di __________ va ritenuto un concreto rischio di recidiva ed un concreto rischio di fuga.\nDal canto suo la difesa dell'accusato, che già ha postulato di potere procedere alla celebrazione di un processo con rito abbreviato, evidenzia come dal novembre 1999 __________ non venga sentito e come i verbali a confronto servono al PPG per altre inchieste. La difesa chiede che l'inchiesta venga chiusa in brevissimo tempo.\n3.\nIn diritto, come rammentato nella decisione 13 gennaio 2000 relativa allo stesso accusato, la materia è retta dall'art. 95 CPP - corrispondente all'art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, il pericolo di fuga e quello di recidiva (senza dimenticare che l'arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell'istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell'accusato al processo e a garantire l'eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P 477/1993, consid. 3). L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel\nsolco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).\nI menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).\n"}