La prevedibile pena - in caso di giudizio di condanna - appare elevata sia per i quantitativi di droga trattati sia per la recidiva dell'accusato (senza dimenticare la revoca della libertà concessa il 21 maggio 1997 all'accusato in conseguenza alla condanna delle assise criminali evocata). La misura chiesta dalla PP, un mese di proroga della detenzione preventiva, giustificata dal completamento dell'istruttoria voluto dalla difesa e dall'eventuale evasione delle richiesta di complemento che dovessero ancora provenire dalla difesa, appare adeguata alle circostanze ed ancora limitata nel tempo.