che il carcere preventivo appare quindi giustificato non solo da residue necessità istruttorie e da residuo rischio di inquinamento probatorio ma anche poiché sussiste un concreto rischio di recidiva; - che la detenzione preventiva cui è astretto l'accusato appare rispettosa del principio di proporzionalità, infatti "Giusta l'art. 102 cpv. 2 CPP la durata del carcere preventivo durante l'istruzione formale può essere di sei mesi; tale termine può essere convenientemente prorogato (art. 103 CPP).