Occorre quindi fondarsi su circostanze concrete che rendano l'eventualità della reiterazione assai verosimile, rispettando così anche in tal modo il criterio di proporzionalità e senza dimenticare l'effetto deterrente del procedimento penale; - che possono essere riprese quindi le argomentazioni di cui alla decisione del 13 gennaio scorso che non hanno perso il loro valore: "Nel caso di specie l'accusato, pur essendo poco più che trentenne, è già stato oggetto di numerosi procedimenti penali. __________ risulta essere stato condannato la prima volta il 9 settembre 1988 con decreto d'accusa a 6 giorni di detenzione per furto e ripetuta contravvenzione alla LFStup.