{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-03-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-53106_2000-03-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=56910&nX40_KEY=4933338&nTrefferzeile=17&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6b43640990aafb2dfae90a312a9b956f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1999.53106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 02.03.2000 INC.1999.53106"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 02.03.2000 INC.1999.53106"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 02.03.2000 INC.1999.53106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:37:39", "Checksum": "47bc0fac6ff091993f1eb3f3b7348aee", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 02.03.2000 INC.1999.53106\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n- che, come già ritenuto, a carico di __________ sussistono gravi e concreti indizi di colpevolezza elemento questo neppure approfonditamente discusso nell'istanza in questione. In effetti nel corso dell'istruttoria sono state acquisite numerose chiamate in correità da parte degli inquirenti a carico dell'accusato. Basta qui il rinvio alla lettura dei verbali di __________, __________, __________, nonché di __________. __________ indicava acquisti importanti di cocaina, per oltre un chilogrammo, in parte consumata dalla stessa __________ e dall'accusato ed in parte venduta a terzi.\nLo stesso accusato ha ammesso forti vendite di sostanza stupefacente ritrattando poi il suo dire confermato (ma ridimensionato) dinanzi alla PP.\nGli indizi, seri e concreti, contro __________ si riferiscono ad un importante traffico di cocaina posto in atto da un giovane (poco più che trentenne) più volte condannato per analoghi reati;\n- che sussistono ancora limitate necessità istruttorie finalizzate all'acquisizione dei documenti proposti con l'istanza 1. marzo 2000 da parte della difesa e per il voluto interrogatorio rispettivamente finalizzate all'evasione della procedura di complemento istruttorio;\n- che va ritenuto comunque un concreto rischio di inquinamento probatorio a fronte delle chiamate in correità, sempre contestate da __________, e formulate dalla sua ex convivente __________ ora a piede libero. In effetti non può essere omesso di indicare che l'accusato ha sempre tentato di screditare il dire della compagna chiedendo addirittura l'erezione di una perizia psichiatrica in favore della stessa. L'atteggiamento processuale di __________ ed i suoi stretti legami con la chiamante in causa permettono seriamente di ritenere un possibile tentativo di intervento nei confronti della giovane principalmente per ricondurre il dire della stessa alle più contenute ammissioni dell'accusato;\n- che sussiste quindi ancora un certo rischio di collusione e di possibilità di inquinamento probatorio che non permette la liberazione dell'accusato;\n- che, come già rammentato nelle decisioni 13 e 21 gennaio 2000, per poter ritenere un rischio di recidiva occorre che l'accusato possa, con verosimiglianza, delinquere nuovamente e costituire così un rischio per la società. Al fine di ammettere un rischio di recidiva la possibilità di ricaduta deve essere concreta (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell'insieme delle circostanze, tra cui i precedenti, il comportamento in istruttoria, la personalità, la costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati (Luvini, REP 1989 p. 287 ss; Piquerez n. 1186/7). In particolare, tenendo anche conto del tempo trascorso dalla cessazione della attività criminosa, il rischio di recidiva sarà più facilmente ammesso quando l'accusato sia un delinquente abituale o uno squilibrato, più difficilmente quando si sia reso colpevole di un solo reato o di più reati concentrati in un breve lasso di tempo (Luvini con rif. a STF 12.8.81 cons. 5 in re C.). Occorre quindi fondarsi su circostanze concrete che rendano l'eventualità della reiterazione assai verosimile, rispettando così anche in tal modo il criterio di proporzionalità e senza dimenticare l'effetto deterrente del procedimento penale;\n- che possono essere riprese quindi le argomentazioni di cui alla decisione del 13 gennaio scorso che non hanno perso il loro valore:\n\"Nel caso di specie l'accusato, pur essendo poco più che trentenne, è già stato oggetto di numerosi procedimenti penali. __________ risulta essere stato condannato la prima volta il 9 settembre 1988 con decreto d'accusa a 6 giorni di detenzione per furto e ripetuta contravvenzione alla LFStup. La pena è stata sospesa condizionalmente ma la condizionale è stata revocata il successivo 7 agosto 1989 quando all'accusato è stata inflitta la prima condanna da una corte delle assise: 13 mesi per infrazione aggravata e ripetuta contravvenzione alla LFStup. Questa pena è stata sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni (e si tratta di periodo eccezionalmente lungo) ma la fiducia nell'accusato si è rilevata mal riposta: il 28 marzo 1990 a __________ sono stati inflitti 90 giorni di detenzione (sempre per i medesimi reati) senza revoca della sospensione di cui alla condanna del 7 agosto 1989. L'indulgenza dei magistrati nulla ha potuto a fronte dell'ostinatezza dell'accusato che, il 14 marzo 1991, è stato condannato a 7 mesi di detenzione sospesi condizionalmente ma con revoca della condanna a 13 mesi. Anche in questo caso i 7 mesi sono stati sospesi per 3 anni quale nuovo monito a migliore comportamento. Inutile il tentativo del giudice. Il 14 marzo 1995 __________ è stato condannato dalla Corte delle Assise Criminali (il che da la dimensione del suo nuovo agire) ad una pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione, pena che l'accusato ha terminato di espiare (con liberazione condizionale ed un periodo di prova di 4 anni) il 21 maggio 1997 … appena pochi mesi (undici circa) prima di commettere - come ritenuto dall'inquirente - i nuovi reati per i quali è oggi accusato.\nA non averne dubbio tali precedenti, in crescendo, sono significativi di una personalità che si ostina a delinquere. I vari ammonimenti, le sanzioni sospese condizionalmente, l'indulgenza delle Corti (sensibili alla situazione personale dell'accusato ed all'allora sua giovane età) a nulla sono serviti."}