5. Resta da esaminare la proporzionalità della detenzione preventiva sin qui subita e quella ancora prevedibile per terminare l'istruttoria e giungere al processo. Si può allora fare ampio riferimento alla decisione Giar 25 maggio 1999 in re R. (991.98.10), già rammentata nella decisione 13 gennaio 2000, secondo cui "Giusta l’art. 102 cpv. 2 CPP la durata del carcere preventivo durante l’istruzione formale può essere di sei mesi; tale termine può essere convenientemente prorogato (art. 103 CPP).