Sussiste quindi ancora un certo rischio di collusione e di possibilità di inquinamento probatorio che non permette la liberazione dell'accusato. 4.3. Rischio di recidiva Come già rammentato nella decisione 13 gennaio 2000 per poter ritenere un rischio di recidiva occorre che l'accusato possa, con verosimiglianza, delinquere nuovamente e costituire così un rischio per la società.