{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-01-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-53105_2000-01-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=56849&nX40_KEY=4933340&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1298a72dc8465234328c539e7fabc19d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1999.53105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 20.01.2000 INC.1999.53105"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 20.01.2000 INC.1999.53105"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 20.01.2000 INC.1999.53105"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:20:42", "Checksum": "06adb7c5b51de52f86b2d3e04b5da7ed", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 20.01.2000 INC.1999.53105\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n\"Nel caso di specie l'accusato, pur essendo poco più che trentenne, è già stato oggetto di numerosi procedimenti penali. __________ risulta essere stato condannato la prima volta il 9 settembre 1988 con decreto d'accusa a 6 giorni di detenzione per furto e ripetuta contravvenzione alla LFStup. La pena è stata sospesa condizionalmente ma la condizionale è stata revocata il successivo 7 agosto 1989 quando all'accusato è stata inflitta la prima condanna da una corte delle assise: 13 mesi per infrazione aggravata e ripetuta contravvenzione alla LFStup.. Questa pena è stata sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni (e si tratta di periodo eccezionalmente lungo) ma la fiducia nell'accusato si è rilevata mal riposta: il 28 marzo 1990 a __________ sono stati inflitti 90 giorni di detenzione (sempre per i medesimi reati) senza revoca della sospensione di cui alla condanna del 7 agosto 1989. L'indulgenza dei magistrati nulla ha potuto a fronte dell'ostinatezza dell'accusato che, il 14 marzo 1991, è stata condannato a 7 mesi di detenzione sospesi condizionalmente ma con revoca della condanna a 13 mesi. Anche in questo caso i 7 mesi sono stati sospesi per 3 anni quale nuovo monito a migliore comportamento. Inutile il tentativo del giudice. Il 14 marzo 1995 __________ è stato condannato dalla Corte delle Assise Criminali (il che da la dimensione del suo nuovo agire) ad una pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione, pena\nche l'accusato ha terminato di espiare (con liberazione condizionale ed un periodo di prova di 4 anni) il 21 maggio 1997 … appena pochi mesi (undici circa) prima di commettere - come ritenuto dall'inquirente - i nuovi reati per i quali è oggi accusato.\nA non averne dubbio tali precedenti, in crescendo, sono significativi di una personalità che si ostina a delinquere. I vari ammonimenti, le sanzioni sospese condizionalmente, l'indulgenza delle Corti (sensibili alla situazione personale dell'accusato ed all'allora sua giovane età) a nulla sono serviti. 5 condanne, due da parte della Corte delle Assise Correzionali, due da parte del PP ed una da parte della Corte delle Assise Criminali appaiono decisamente troppe e concretizzano gravemente un rischio di recidiva per un giovane che non ha dimostrato ravvedimento, che non si è mai distanziato seriamente dalla droga, che non ha concreta possibilità lavorativa e di reinserimento sociale nulla potendo dimostrare il curriculum prodotto dalla difesa con le osservazioni.\"\nIl carcere preventivo appare quindi giustificato non solo da residue necessità istruttorie e da residuo rischio di inquinamento probatorio ma anche poiché sussiste un concreto rischio di recidiva.\n5.\nResta da esaminare la proporzionalità della detenzione preventiva sin qui subita e quella ancora prevedibile per terminare l'istruttoria e giungere al processo. Si può allora fare ampio riferimento alla decisione Giar 25 maggio 1999 in re R. (991.98.10), già rammentata nella decisione 13 gennaio 2000, secondo cui\n\"Giusta l’art. 102 cpv. 2 CPP la durata del carcere preventivo durante l’istruzione formale può essere di sei mesi; tale termine può essere convenientemente prorogato (art. 103 CPP).\nLa prassi del Tribunale federale ha comunque stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; Rep. 1980, p. 46 consid. 3b). Il protrarsi del carcere preventivo deve comunque obbedire al principio della proporzionalità, stando al quale la durata dipende anche dalle circostanze concrete, in particolare, dalla vastità e complessità dell’inchiesta e dal comportamento dell’arrestato (DTF 107 Ia 259 consid. 3b, 105 Ia 33 consid. 4b).\"\nNel concreto caso la fattispecie oggetto d'istruttoria appare complessa, coinvolge numerosi accusati, e la prevedibile pena - in caso di giudizio di condanna - appare elevata sia per i quantitativi di droga trattati sia per la recidiva dell'accusato (senza dimenticare la revoca della libertà concessa il 21 maggio 1997 all'accusato in conseguenza alla condanna delle assise criminali evocata). La misura chiesta dalla PP, un mese di proroga della detenzione preventiva, giustificata dal completamento dell'istruttoria, dal deposito degli atti e dall'eventuale evasione delle richieste di complemento che dovessero provenire dalla difesa, appare adeguata alle circostanze ed ancora limitata nel tempo. La detenzione complessiva subita, considerata dall'arresto, e quella ancora prevedibile per giungere al processo appaiono di gran lunga inferiori alla possibile pena in caso di giudizio di colpevolezza.\nIl principio di proporzionalità cui deve sottostare la detenzione preventiva appare rispettato come d'altra parte lo è il principio di celerità le inchieste __________ e __________ coinvolgendo numerosi detenuti con fatti complessi intrecciati tra loro.\n"}