{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-01-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-53104_2000-01-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=56846&nX40_KEY=4711476&nTrefferzeile=99&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3128ed27dca17ad72637f16c6843d9fa"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["INC.1999.53104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.01.2000 INC.1999.53104"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.01.2000 INC.1999.53104"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.01.2000 INC.1999.53104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 22:49:04", "Checksum": "5eec3854cbd1c50c298a9e3428cce50f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.01.2000 INC.1999.53104\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nA non averne dubbio tali precedenti, in crescendo, sono significativi di una personalità che si ostina a delinquere. I vari ammonimenti, le sanzioni sospese condizionalmente, l'indulgenza delle Corti (sensibili alla situazione personale dell'accusato ed all'allora sua giovane età) a nulla sono serviti. 5 condanne, due da parte della Corte delle Assise Correzionali, due da parte del PP ed una da parte della Corte delle Assise Criminali appaiono decisamente troppe e concretizzano gravemente un rischio di recidiva per un giovane che non ha dimostrato ravvedimento, che non si è mai distanziato seriamente dalla droga, che non ha concreta\npossibilità lavorativa e di reinserimento sociale nulla potendo dimostrare il curriculum prodotto dalla difesa con le osservazioni.\nIl carcere preventivo va quindi mantenuto non solo per le necessità istruttorie ancora in essere ma anche per un concreto rischio di recidiva.\n5.\nResta da esaminare la proporzionalità della detenzione preventiva sin qui subita e quella ancora prevedibile per terminare l'istruttoria e giungere al processo. Si può allora fare ampio riferimento alla decisione Giar 25 maggio 1999 in re R. (991.98.10) secondo cui\n\"Giusta l’art. 102 cpv. 2 CPP la durata del carcere preventivo durante l’istruzione formale può essere di sei mesi; tale termine può essere convenientemente prorogato (art. 103 CPP).\nLa prassi del Tribunale federale ha comunque stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; Rep. 1980, p. 46 consid. 3b). Il protrarsi del carcere preventivo deve comunque obbedire al principio della proporzionalità, stando al quale la durata dipende anche dalle circostanze concrete, in particolare, dalla vastità e complessità dell’inchiesta e dal comportamento dell’arrestato (DTF 107 Ia 259 consid. 3b, 105 Ia 33 consid. 4b).\"\nNel concreto caso la fattispecie oggetto d'istruttoria appare complessa, coinvolge numerosi accusati, e la prevedibile pena - in caso di giudizio di condanna - appare elevata sia per i quantitativi di droga trattati sia per la recidiva dell'accusato.\nIl principio di proporzionalità cui deve sottostare la detenzione preventiva appare rispettato.\n6.\nVisto quanto precede l’istanza di libertà provvisoria va respinta con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 litt. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello nel termine di 10 (dieci) giorni dall'intimazione.\nPqm, visti le norme procedurali citate e gli artt. 284 e segg. CPP;\ndecide:\n1. L'istanza di libertà provvisoria formulata da __________ in data 7 gennaio 2000 è respinta.\n2. Non si percepiscono tasse e spese.\n3. Avverso la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei Ricorsi penali del Tribunale di Appello nel termine di 10 (dieci) giorni dall'intimazione.\n4. Intimazione all'accusato, per il tramite del difensore d'ufficio avv. __________, all'avv. __________, personalmente ed alla PP avv. __________, con gli atti di ritorno.\ngiudice __________"}