{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-01-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-53104_2000-01-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=56846&nX40_KEY=4933341&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3128ed27dca17ad72637f16c6843d9fa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1999.53104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.01.2000 INC.1999.53104"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.01.2000 INC.1999.53104"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.01.2000 INC.1999.53104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:36:14", "Checksum": "2bef4c6362b22ef1b72ea36d4c2c99fe", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.01.2000 INC.1999.53104\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.\nNel caso di specie sono dati manifestamente tutti gli elementi per mantenere in detenzione preventiva l'accusato come precisato nei considerandi che seguono:\n4.1. Gravi e concreti indizi di colpevolezza\nA carico di __________ sussistono gravi e concreti indizi di colpevolezza, elemento questo neppure approfonditamente discusso nell'istanza in questione. In effetti nel corso dell'istruttoria sono state acquisite numerose chiamate in correità da parte degli inquirenti a carico dell'accusato. Basta qui il rinvio alla lettura dei verbali di __________, __________, __________, nonché di __________. __________ indica acquisti importanti di cocaina, per oltre un\nchilogrammo, in parte consumata dalla stessa __________ e dall'accusato ed in parte venduta a terzi.\nLo stesso accusato ha ammesso forti vendite di sostanza stupefacente ritrattando poi il suo dire confermato (ma ridimensionato) dinanzi alla PP.\nGli indizi, seri e concreti, contro __________ si riferiscono ad un importante traffico di cocaina posto in atto da un giovane (poco più che trentenne) più volte condannato per analoghi reati.\n4.2. Necessità istruttorie\nL'istruttoria a carico di __________, pur essendo in uno stadio decisamente avanzato, non appare ancora conclusa. La stessa difesa ha offerto delle prove (che il Giar ha parzialmente ammesso) e la PP non ha ancora valutato (formalmente) l'acquisizione di altre deposizioni testimoniali proposte dall'accusato. Da notare che l'accusato non è apparso assolutamente collaborativo, quello che ha ammesso lo ha ritrattato in corso di inchiesta, egli ha proposto prove per tentare di sminuire la credibilità della chiamata in correità di __________ a suo carico. Altro elemento di rilievo appare l'intervento della madre dell'accusato nel contattare il teste __________ (con il quale peraltro __________ ha condiviso un periodo di detenzione), ciò che potrebbe avvenire molto più facilmente da parte di __________ (e con altre pressioni) nei confronti delle persone ancora da sentire o chiamanti in causa ma che hanno (rispettivamente hanno avuto) con l'accusato stretto contatto (e si pensa qui in particolare a __________ che ha convissuto con __________). Nei confronti di queste persone un tentativo di pressione da parte dell'accusato appare di facile attuazione e prevedibile (anche per l'atteggiamento processuale assunto).\nSussiste quindi ancora un certo rischio di collusione e di possibilità di inquinamento probatorio che non permette la liberazione dell'accusato.\n4.3. Rischio di recidiva\nPer poter ritenere un rischio di recidiva occorre che l'accusato possa, con verosimiglianza, delinquere nuovamente e costituire così un rischio per la società. Al fine di ammettere un rischio di recidiva la possibilità di ricaduta deve essere concreta (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell'insieme delle circostanze, tra cui i precedenti, il comportamento in istruttoria, la personalità, la costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati (Luvini, REP 1989 p. 287 ss; Piquerez n.1186/7). In particolare, tenendo anche conto del tempo trascorso dalla cessazione della attività criminosa, il rischio di recidiva sarà più facilmente ammesso quando l'accusato sia un delinquente abituale o uno squilibrato, più difficilmente quando si sia reso colpevole di un solo reato o di più reati concentrati in un breve lasso di tempo (Luvini con rif. a STF 12.8.81 cons.5 in re C.).\nOccorre quindi fondarsi su circostanze concrete che rendano l'eventualità della reiterazione assai verosimile, rispettando così anche in tal modo il criterio di proporzionalità e senza dimenticare l'effetto deterrente del procedimento penale.\nNel caso di specie l'accusato, pur essendo poco più che trentenne, è già stato oggetto di numerosi procedimenti penali. __________ risulta essere stato condannato la prima volta il 9 settembre 1988 con decreto d'accusa a 6 giorni di detenzione per furto e ripetuta contravvenzione alla LFStup. La pena è stata sospesa condizionalmente ma la condizionale è stata revocata il successivo 7 agosto 1989 quando all'accusato è stata inflitta la prima condanna da una corte delle assise: 13 mesi per infrazione aggravata e ripetuta contravvenzione alla LFStup.. Questa pena è stata sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni (e si tratta di periodo eccezionalmente lungo) ma la fiducia nell'accusato si è rilevata mal riposta: il 28 marzo 1990 a __________ sono stati inflitti 90 giorni di detenzione (sempre per i medesimi reati) senza revoca della sospensione di cui alla condanna del 7 agosto 1989. L'indulgenza dei magistrati nulla ha potuto a fronte dell'ostinatezza dell'accusato che, il 14 marzo 1991, è stata condannato a 7 mesi di detenzione sospesi condizionalmente ma con revoca della condanna a 13 mesi. Anche in questo caso i 7 mesi sono stati sospesi per 3 anni quale nuovo monito a migliore comportamento. Inutile il tentativo del giudice. Il 14 marzo 1995 __________ è stato condannato dalla Corte delle Assise Criminali (il che da la dimensione del suo nuovo agire) ad una pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione, pena che l'accusato ha terminato di espiare (con liberazione condizionale ed un periodo di prova di 4 anni) il 21 maggio 1997 … appena pochi mesi (undici circa) prima di commettere - come ritenuto dall'inquirente - i nuovi reati per i quali è oggi accusato."}