In particolare, per quanto attiene alla perizia psichiatrica, la procedura penale prevede unicamente la possibilità per il magistrato d'accusa di ordinare tale accertamento peritale mentre le condizioni materiali per procedere in tal senso sono espressamente fissate nel CPS all'art. 13. Tale norma prevede che l'autorità dell'istruzione rispettivamente quella di giudizio possono ordinare l'esame dell'accusato se vi sia dubbio circa la sua responsabilità o se un'informazione sullo stato psichico dello stesso sia necessaria per l'adozione di una misura di sicurezza; -