Giar 668.99.1 del 14 dicembre 1999 in re GB); - che di principio il magistrato d'accusa è libero ed autonomo nell'assunzione delle prove e nella valutazione della completezza delle indagini predibattimentali e, tra le prove cui può far capo, vi è il ricorso all'esperto ogniqualvolta occorra stabilire fatti e circostanze all'accertamento delle quali siano indispensabili speciali cognizioni. In particolare, per quanto attiene alla perizia psichiatrica, la procedura penale prevede unicamente la possibilità per il magistrato d'accusa di ordinare tale accertamento peritale mentre le condizioni materiali per procedere in tal senso sono espressamente fissate nel CPS all'art. 13.