i complementi di prove devono essere motivati per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita, debbono avere il requisito della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni del magistrato inquirente, dopo definitiva conclusione dell'istruttoria dibattimentale, e poi - se ne sarà il caso - del giudice del merito. Le prove debbono poi essere di difficile produzione all'eventuale dibattimento (cfr. Giar 668.99.1 del 14 dicembre 1999 in re GB);