{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-01-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-53103_2000-01-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=56834&nX40_KEY=4933341&nTrefferzeile=55&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "75bc718726f5d3fcf374dcd1a4935533"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1999.53103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 05.01.2000 INC.1999.53103"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 05.01.2000 INC.1999.53103"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 05.01.2000 INC.1999.53103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:35:50", "Checksum": "153c8d44e72b3cecdd730e2290161bcf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 05.01.2000 INC.1999.53103\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nN. 531.99.3 R Lugano, 5 gennaio 2000\nIL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO\nDELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO\n__________\nsedente per statuire sul reclamo 3/4 gennaio 2000 formulato da:\n__________, c/o Penitenziario \"La Stampa\", Lugano\n(patrocinato dall’avv. __________);\ncontro la decisione 23 dicembre 1999 della PP avv. __________ in materia di prove;\nsentita verbalmente la PP avv. __________ che rinuncia a formulare specifiche osservazioni al gravame;\navuti gli atti a disposizione, considerato;\nin fatto ed in diritto\n- che nei confronti di __________ e contro la ex convivente dello stesso __________ la PP avv. __________ ha aperto un procedimento penale ed ha promosso l'accusa per titolo di infrazione aggravata alla Legge Federale sugli Stupefacenti;\n- che, in particolare, a carico di __________ vi sono chiamate in correità per importanti vendite di cocaina. Il nome dell'accusato è stato fatto inizialmente da __________ che lo ha riconosciuto come importante acquirente di __________ e facente capo a __________ per i suoi acquisti di stupefacente;\n- che anche l'accusato __________ ha ammesso di avere venduto al duo __________ /__________ cocaina;\n- che, a carico di __________, vi sono poi le deposizioni della stessa __________ (v. 11 agosto 1999) che ha ammesso acquisti importanti (superiori al chilogrammo) sia dalla __________ che da __________;\n- che lo stesso __________ ha ammesso, inizialmente, acquisti di cocaina per non meno di 9 etti, circostanza ridimensionata dinnanzi alla PP avv. __________ nel verbale 12 agosto 1999 con ammissione di acquisti per non meno di 6 etti;\n- che successivamente l'accusato ha ritrattato il suo dire ammettendo traffico per quantitativi contenuti;\n- che in sede istruttoria - prima ancora del deposito degli atti - la difesa di __________ ha chiesto alla PP avv. __________ di sottoporre __________ a perizia psichiatrica, di voler procedere - tra gli altri - all'audizione di __________;\n- che, con decisione 23 dicembre 1999, la PP avv. __________ ha negato l'erezione di una perizia psichiatrica indicando l'assenza dei presupposti legali per tale atto non sussistendo dubbi sulla responsabilità penale della giovane. Anche la proposta audizione del teste __________ è stata negata con il rilievo che __________ sarebbe inattendibile per gravi problemi di tossicodipendenza e pregresso tentativo di suicidio;\n- che, insoddisfatto della decisione della magistrata, __________ si è aggravato a questo giudice evidenziando la contraddittorietà della chiamata in correità della __________ rispetto anche al dire delle altre persone coinvolte nell'istruttoria. Ciò sarebbe sintomo di \"forte problema a livello di personalità\". Lo strano comportamento della __________ deriverebbe da prime ammissioni importanti e susseguenti ritrattazioni. Anche l'audizione di __________ sarebbe importante poiché permetterebbe di accertare che __________ spacciava prima di conoscere __________ circostanza questa sottaciuta;\n- che, di principio, il magistrato d'accusa deve chinarsi sulle richieste di complemento istruttorio a completamento della sua istruttoria e dopo il deposito degli atti. Se lo fa antecedentemente, come in casu, è certamente data la facoltà di impugnativa per la parte interessata. Il reclamo risulta quindi ricevibile;\n- che, per essere ammesse, le prove offerte in conseguenza a deposito degli atti (ed anche nelle fasi precedenti se giudicate dal magistrato inquirente) debbono adempiere tre concorrenti ordini di considerazioni e presupposti: i complementi di prove devono essere motivati per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita, debbono avere il requisito della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni del magistrato inquirente, dopo definitiva conclusione dell'istruttoria dibattimentale, e poi - se ne sarà il caso - del giudice del merito. Le prove debbono poi essere di difficile produzione all'eventuale dibattimento (cfr. Giar 668.99.1 del 14 dicembre 1999 in re GB);\n- che di principio il magistrato d'accusa è libero ed autonomo nell'assunzione delle prove e nella valutazione della completezza delle indagini predibattimentali e, tra le prove cui può far capo, vi è il ricorso all'esperto ogniqualvolta occorra stabilire fatti e circostanze all'accertamento delle quali siano indispensabili speciali cognizioni. In particolare, per quanto attiene alla perizia psichiatrica, la procedura penale prevede unicamente la possibilità per il magistrato d'accusa di ordinare tale accertamento peritale mentre le condizioni materiali per procedere in tal senso sono espressamente fissate nel CPS all'art. 13. Tale norma prevede che l'autorità dell'istruzione rispettivamente quella di giudizio possono ordinare l'esame dell'accusato se vi sia dubbio circa la sua responsabilità o se un'informazione sullo stato psichico dello stesso sia necessaria per l'adozione di una misura di sicurezza;\n- che una perizia può essere ricusata nella misura in cui non sussistano dubbi quanto alla responsabilità dell'accusato (JdT 1982 34);"}