- il magistrato inquirente ha motivato il suo rifiuto in sostanza considerando che “sui fatti essenziali e rilevanti per il presente procedimento non vi sono lati oscuri”, aggiungendo che, per quanto riguarda le differenti versioni tra querelante e querelato, le stesse sarebbero del tutto scontate in procedimenti del genere, mentre, per quel che riguarda il confronto richiesto con le persone trasportate clandestinamente, queste ultime non sarebbero più reperibili siccome nel frattempo allontanate dalla Svizzera;