in ogni modo risulta che il lic. iur. __________, collaboratore dell'avv. __________ e firmatario del gravame, ha potuto esaminare gli atti processuali ed ha altresì tempestivamente fatta richiesta di complementi istruttori; - il reclamo si avvera allora e nella sostanza siccome privo di oggetto, aggiungendo abbondanzialmente che appare irricevibile per tardività, al confronto con il censurato ed ormai scaduto termine, e non sufficientemente motivato, per rispetto a fattispecie relativamente semplici: viene pertanto respinto con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, e contrario), senza carico di spese giudiziarie; richiamati i citati articoli di legge decide: