f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP); richiamati i citati articoli di legge, decide: 1. L’istanza di libertà provvisoria è respinta. 2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione. 4. Intimazione: - avv. __________, per sé e per l’istante; - Procuratrice pubblica avv. __________ (con copia delle osservazioni dell’istante); - Presidente della Corte delle Assise correzionali, sede. giudice __________