Si tratta in ogni modo di valutazione abbondanziale rispetto alle altre ragioni che impediscono accoglienza dell'istanza ed in certo qual senso alternativa al pericolo di recidiva." - considerato che l'istruttoria formale si è protratta per la complessità dei fatti, coinvolgenti più persone, e per l'atteggiamento reticente dell'accusato istante, e che è imminente il deferimento alla Corte del merito, il principio di proporzionalità risulta ossequiato; - di conseguenza l'istanza è respinta con la presente decisione esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv.