- all'accusato sono note le disposizioni procedurali e la correlativa giurisprudenza in tema di privazione della libertà personale, come alle precedenti richiamate decisioni, e meglio: "L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv.