{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-03-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-51006_2000-03-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=56920&nX40_KEY=4711473&nTrefferzeile=36&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a8fc5d4742dc2e2523f980547bb1f092"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["INC.1999.51006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 15.03.2000 INC.1999.51006"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 15.03.2000 INC.1999.51006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 15.03.2000 INC.1999.51006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:24:51", "Checksum": "627d3b8db1f933843812c6054fb73f34", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 15.03.2000 INC.1999.51006\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n- dato il comportamento processuale reticente di __________ e le sue tesi riduttive circa sue responsabilità dirette, è ipotizzabile considerare ancora di pregio il pericolo di collusione con altre persone coinvolte tuttora a piede libero e segnatamente con il coimputato __________ (pericolo di collusione e di inquinamento delle prove già considerato presente nelle precedenti decisioni di questo giudice);\n- anche gli altri presupposti di legge vennero considerati e fatti propri in decisioni tranquillamente cresciute in giudicato e senza neppure consistente appropriato riscontro in successivi esposti dell'accusato e, come già rilevato, senza impugnative in seconda istanza;\n- quindi sul pericolo di recidiva si veda il corrispondente considerando della decisione 27 agosto 1999, di poi confermato, come ora:\n\"L'illustrato comportamento dell'accusato istante consente di considerare dato il presupposto del pericolo di recidiva, richiamando come lo stesso debba essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (LUVINI, loc. cit., pag. 294; Gérard PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1987, n. 1186/7).\nNegare l'evidenza significa - anche e nel contempo - mancata presa di coscienza dell'intollerabilità dei reati commessi e prospettiva di ripresa di lucroso traffico di stupefacenti, con la soggettiva convinzione di tolleranza per una scarcerazione senza completazione degli accertamenti istruttori e senza confronto di pena. L'attività lavorativa ed i rapporti famigliari non seppero minimamente trattenere l'accusato, per cui è pura ipotesi che nel futuro possano avere risvolti positivi, per rapporto anche ad una situazione economica - se regolare - non di certo brillante (come appare dai procedimenti esecutivi in corso, attestati dalla documentazione prodotta con l'istanza 26 agosto 1999 di ammissione al gratuito patrocinio).\"\ned analogamente sul pericolo di fuga:\n\"Per quanto concerne il pericolo di fuga, si ricorda che i criteri determinanti per stabilire se questo presupposto sia dato o meno sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione famigliare e i suoi legami con lo Stato in cui egli é inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S.C. del Tribunale federale; sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94). L'apprezzamento di tutte le circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiano per l’accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importanti (in questo senso Mario Luvini; in REP 1989, pag. 292, con i riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94).\nLa Procuratrice pubblica non insiste sul ricorrere di questo presupposto ad impedire scarcerazione. Tuttavia il descritto atteggiamento dell'accusato istante consente di ritenere per concreta la scelta della fuga e della latitanza al cospetto della prospettiva ormai certa di essere riconosciuto colpevole di spaccio di stupefacenti e verosimile di importante privazione della libertà personale. __________ mantiene forti contatti con il suo paese d'origine, tanto che le figlie minori vi sono rimaste sino alla fine della scolarità, qui arrivando solo lo scorso mese di luglio, con richiesta 9 agosto 1999 di permesso di dimora (allegata all'istanza 26 agosto per la concessione del gratuito patrocinio). Si tratta in ogni modo di valutazione abbondanziale rispetto alle altre ragioni che impediscono accoglienza dell'istanza ed in certo qual senso alternativa al pericolo di recidiva.\"\n- considerato che l'istruttoria formale si è protratta per la complessità dei fatti, coinvolgenti più persone, e per l'atteggiamento reticente dell'accusato istante, e che è imminente il deferimento alla Corte del merito, il principio di proporzionalità risulta ossequiato;\n- di conseguenza l'istanza è respinta con la presente decisione esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP);\nrichiamati i citati articoli di legge,\ndecide:\n1. L’istanza di libertà provvisoria è respinta.\n2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.\n3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.\n4. Intimazione:\n- avv. __________, per sé e per l’istante;\n- Procuratrice pubblica avv. __________ (con copia delle osservazioni dell’istante);\n- Presidente della Corte delle Assise correzionali, sede.\ngiudice __________"}