{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-03-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-51006_2000-03-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=56920&nX40_KEY=4933337&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a8fc5d4742dc2e2523f980547bb1f092"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1999.51006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 15.03.2000 INC.1999.51006"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 15.03.2000 INC.1999.51006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 15.03.2000 INC.1999.51006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:37:59", "Checksum": "bc81b1f552fe3c290f25298220b2dc39", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 15.03.2000 INC.1999.51006\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nche\n- in tema di libertà personale concernente __________, questo giudice (oltre alla conferma dell'arresto del 23 luglio 1999) già ebbe ad occuparsi con le decisioni del 27 agosto 1999 (inc. GIAR 510.99.3) e del 22 ottobre 1999 (inc. GIAR 510.99.4) che hanno respinto correlative istanze di libertà provvisoria, e con la decisione del 28 dicembre 1999 (inc. GIAR 510.99.5), che ha prorogato il carcere preventivo, nonostante opposizione dell'interessato, sino al 21 marzo 2000: nessuno di questi giudizi è stato impugnato alla Camera dei risorsi penali;\n- l'istruttoria predibattimentale è conclusa, per scadenza inutilizzata del termine per proporre eventuali nuove prove a norma dell'art. 196 CPP, ed è in corso di emanazione l'atto di accusa per il deferimento dell'accusato istante alla Corte delle Assise correzionali, segnatamente con le imputazioni di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti per avere riassuntivamente trafficato importanti quantitativi di cocaina, vendendone da solo o con altri circa 100 g., intermediandone 200 g. e facendo preparativi per la vendita di almeno altri 500 g.;\n- la concessione della libertà provvisoria viene ora nuovamente chiesta con un esposto che sa tanto di arringa difensiva, inteso a minimizzare le responsabilità di __________, coinvolto \"con la droga soltanto per foraggiare il proprio consumo personale\", per cui dovrebbe essere sanzionato con una pena relativamente mite, tale da consentirne la sospensione condizionale o quantomeno un residuo da poter scontare in regime carcerario agevolato, con esclusione pertanto del pericolo di fuga, più non essendovi d'altro canto impedimenti per possibile inquinamento delle prove;\n- la Procuratrice pubblica ha espresso preavviso negativo per chiari indizi di colpevolezza, esuberanti le allegazioni dell'istanza, rimanendo inalterati gli altri presupposti dei pericoli di collusione (con un coaccusato a piede libero), di fuga (in relazione alla prevedibile pena privativa della libertà) e di recidiva (l'attività criminosa non essendo stata occasionale), il tutto coperto dal rispetto del principio di proporzionalità;\n- con le osservazioni a detto preavviso, __________ si diffonde ancora in discussione di merito sulla pretesa contenuta sua attività delittuosa, essenzialmente intesa a garantire il proprio consumo di cocaina, quindi con verosimiglianza di pena sospesa condizionalmente o tanto mite da rendere nullo l'interesse alla fuga, mentre il pericolo di collusione (accennato per la prima volta dalla magistrata inquirente) è \"di per sé risibile\" stante la chiusura dell'istruttoria e, per la situazione personale e famigliare, il rischio di recidiva (pure per la prima volta avanzato), è \"quantomeno poco credibile\";\n- all'accusato sono note le disposizioni procedurali e la correlativa giurisprudenza in tema di privazione della libertà personale, come alle precedenti richiamate decisioni, e meglio:\n\"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione, il pericolo di recidiva ed eventualmente quello di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).\nL'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).\nI menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).\nEd anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).\"\n- allora mantengono nuovamente validità sufficienti presupposti di legge, proprio come esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà, sino all'ormai prossimo dibattimento processuale;\n- per qualificare il non indifferente ruolo svolto dall'accusato, nell'ottica dell'esistenza di importanti e gravi indizi di colpevolezza, già sono sufficienti le pur limitate sue ammissioni, a cui vanno però aggiunti gli altri accertamenti istruttori, evidenziati nelle precedenti decisioni e che andranno a costituire le imputazioni di competenza della Corte delle Assise correzionali, essendo escluso un loro approfondimento critico in questa sede, anche per evitare inopportuno pregiudizio;"}