{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-12-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-51005_1999-12-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58515&nX40_KEY=4933342&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8d9480ecbfa204b878d2f6fef08da21a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1999.51005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 28.12.1999 INC.1999.51005"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 28.12.1999 INC.1999.51005"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 28.12.1999 INC.1999.51005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:35:29", "Checksum": "f5ac1266f64f041554b4b4d9dad26289", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 28.12.1999 INC.1999.51005\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n3.\nCome ricordato nei precedenti citati giudizi:\n\"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione, il pericolo di recidiva ed eventualmente quello di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e\nriferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).\nL'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).\nI menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).\nEd anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).\"\n4.\nAncora presentemente sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà, sino al dibattimento processuale.\n4.1\nPer quanto concerne l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, valgono congiuntamente da un lato le ammissioni dell'accusato circa il traffico di una sessantina di grammi di cocaina (come rilevato nelle osservazioni all'istanza in discorso), la partecipazione con altri alla compravendita di 200 g. di cocaina ed i maneggi qui evocati in entrata per la disponibilità di almeno mezzo chilogrammo dello stesso stupefacente e dall'altro le anche precise e convergenti chiamate di correo in più vasti traffici, come ricordato nei precedenti giudizi e nell'istanza. Ed in ogni modo non si tratta di fattispecie banali.\n4.2\nSul pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, già si disse (decisione 27 agosto 1999):\n\"Per questa situazione è superfluo soffermarsi a dimostrare presenza di importanti bisogni dell'istruzione formale, da continuare, completare e concludere senza pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, con il mantenimento dell'accusato in carcere preventivo\n__________ è fortemente reticente e bugiardo ad evidente scopo di salvamento ed è quindi certo che in libertà avrebbe l'occasione di avvicinare fornitori, clienti e conoscenti - ed in particolare persone non ancora identificate - per ottenere versioni a lui favorevoli, ma contrarie a verità ed a giustizia. Né egli può lamentarsi del conseguente forzato rallentamento del corso delle indagini e tanto meno di non essere interrogato più sovente: gli inquirenti infatti devono cercare altrimenti la verità, proprio senza perdere tempo a verbalizzare ripetute acritiche negazioni.\"\nE gli ultimi verbali menzionati addietro ancora dimostrano che l'accusato non ha mutato approccio al procedimento, compreso il riconoscimento delle proprie responsabilità.\n4.3\nQuesto giudice aveva anche considerato per concreto il pericolo di recidiva, sottolineando come (decisione 27 agosto 1999):\n\"L'illustrato comportamento dell'accusato istante consente di considerare dato il presupposto del pericolo di recidiva, richiamando come lo stesso debba essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (LUVINI, loc. cit., pag. 294; Gérard PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1987, n. 1186/7).\nNegare l'evidenza significa - anche e nel contempo - mancata presa di coscienza dell'intollerabilità dei reati commessi e prospettiva di ripresa di lucroso traffico di stupefacenti, con la soggettiva convinzione di tolleranza per una scarcerazione senza completazione degli accertamenti istruttori e senza confronto di pena. L'attività lavorativa ed i rapporti famigliari non seppero minimamente trattenere l'accusato, per cui è pura ipotesi che nel futuro possano avere risvolti positivi, per rapporto anche ad una situazione economica - se regolare - non di certo brillante (come appare dai procedimenti esecutivi in corso, attestati dalla documentazione prodotta con l'istanza 26 agosto 1999 di ammissione al gratuito patrocinio).\"\nQuesta situazione rimane di attualità, indipendentemente dal silenzio in proposito della Procuratrice pubblica (ed anche della difesa), non essendo sostanzialmente mutati i dati di partenza.\n"}