che, se la precedente istanza era stata definita inconsistente per rapporto alla realtà processuale, la presente è per altro verso inaccettabile, la difesa dovendo essere cognita dell'inaffidabilità delle asserzioni dell'accusato e non avendo per nulla ponderato le conclusioni della decisione negativa del 27 agosto 1999, ed allora questo nuovo identico giudizio rimane esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett.