ammissione al gratuito patrocinio)." - che del pari è il discorso sul pericolo di fuga, che permane - sempre come al precedente giudizio, indipendentemente dal fatto che la magistrata inquirente non l'abbia personalmente sollevato per prima - anche accentuato ormai dalle ammissioni e dalle contestazioni di precisi fatti: "Per quanto concerne il pericolo di fuga, si ricorda che i criteri determinanti per stabilire se questo presupposto sia dato o meno sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione famigliare e i suoi legami con lo Stato in cui egli é inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S.C. del Tribunale federale;