- che l'istanza, in uno con le osservazioni, non spende una parola per contrastare l'assunto del pericolo di recidiva evidenziato nella precedente decisione, che allora va nuovamente riprodotto, di poca influenza essendo la riduttive ammissioni di questi ultimi tempi: "L'illustrato comportamento dell'accusato istante consente di considerare dato il presupposto del pericolo di recidiva, richiamando come lo stesso debba essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione