- che dei contenuti e della portata delle ammissioni fatte dall'accusato a partire dal 1. settembre 1999 si dirà in seguito, quale specifica risposta agli assunti relativizzanti dell'istanza in oggetto; - che in effetti la libertà provvisoria fonda le sue ragioni, al di là di pretesa assenza di pericolo di fuga per non meglio illustrata "situazione professionale e famigliare del prevenuto", sull'assenza di pericolo di collusione, avendo ora l'accusato "sostanzialmente ammesso i fatti che gli erano stati addebitati" e che appaiono marginali in un suo ruolo ormai "ben definito"; -