{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-10-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-51004_1999-10-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58261&nX40_KEY=4933344&nTrefferzeile=84&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ffaf036451a4c828bf1ec69783f1cfa4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1999.51004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 22.10.1999 INC.1999.51004"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 22.10.1999 INC.1999.51004"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 22.10.1999 INC.1999.51004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:23:35", "Checksum": "8fafd7d93ecb3de88be94c6c21cab00a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 22.10.1999 INC.1999.51004\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nLa Procuratrice pubblica non insiste sul ricorrere di questo presupposto ad impedire scarcerazione. Tuttavia il descritto atteggiamento dell'accusato istante consente di ritenere per concreta la scelta della fuga e della latitanza al cospetto della prospettiva ormai certa di essere riconosciuto colpevole di spaccio di stupefacenti e verosimile di importante privazione della libertà personale. __________ mantiene forti contatti con il suo paese d'origine, tanto che le figlie minori vi sono rimaste sino alla fine della scolarità, qui arrivando solo lo scorso mese di luglio, con richiesta 9 agosto 1999 di permesso di dimora (allegata all'istanza 26 agosto per la concessione del gratuito patrocinio). Si tratta in ogni modo di valutazione abbondanziale rispetto alle altre ragioni che impediscono accoglienza dell'istanza ed in certo qual senso alternativa al pericolo di recidiva.\"\n-\nche, anche presentemente, il carcere preventivo\nsin qui sofferto e ipotizzabile sino al deferimento al giudice del merito, in\nun procedimento che risulta essere condotto con coerente sollecitudine\nnonostante l’atteggiamento nella sostanza tuttora inutilmente defatigatorio\ndell’accusato, è pienamente rispettoso del principio di proporzionalità, tenuto\nanche conto\ndel complesso dei fatti da accertare e delle persone coinvolte, nonché della\nprevedibile pena privativa della libertà - come già osservato - verosimilmente\nda espiare (passando in secondo piano tanto la certamente difficile situazione\ndella famiglia, quanto la proclamata volontà di reinserimento);\n- che, se la precedente istanza era stata definita inconsistente per rapporto alla realtà processuale, la presente è per altro verso inaccettabile, la difesa dovendo essere cognita dell'inaffidabilità delle asserzioni dell'accusato e non avendo per nulla ponderato le conclusioni della decisione negativa del 27 agosto 1999, ed allora questo nuovo identico giudizio rimane esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP), ma le corrispondenti prestazioni professionali del patrocinatore non verranno riconosciute nel contesto del beneficio del gratuito patrocinio;\nrichiamati i citati articoli di legge,\ndecide:\n1. L’istanza di libertà provvisoria è respinta.\n2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.\n3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.\n4. Intimazione:\n- avv. __________, per sé e per l’istante;\n- Procuratrice pubblica avv. __________ (con copia delle osservazioni dell’istante e con gli atti dell’incarto MP 4309/1999 di ritorno).\ngiudice __________"}