{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-10-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-51004_1999-10-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58261&nX40_KEY=4933344&nTrefferzeile=84&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ffaf036451a4c828bf1ec69783f1cfa4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1999.51004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 22.10.1999 INC.1999.51004"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 22.10.1999 INC.1999.51004"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 22.10.1999 INC.1999.51004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:23:35", "Checksum": "8fafd7d93ecb3de88be94c6c21cab00a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 22.10.1999 INC.1999.51004\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n- che non occorre oggi diffondersi sull'esistenza di importanti e concreti indizi di colpevolezza, non più contestati, dopo l'inizio di ammissioni di collaborazioni, acquisti e vendite fatte a verbale di polizia del 1. settembre 1999 e confermate dinnanzi alla magistrata inquirente il 27 settembre 1999;\n- che tuttavia __________ persiste in reticenza e, quando ammette, contesta al ribasso i quantitativi venduti, rispetto a credibili chiamate di correo (perché l'esperienza e il corso normale delle cose escludono maggiorazioni per chi confessa, salvo deteriori intenti di vendetta, qui punto evidenti), come al seguente significativo esempio (verbale 27 settembre 1999 dinnanzi alla Procuratrice pubblica, pag. 2):\n\"La verbalizzante rileva che vi sono anche altre persone che sostengono di aver acquistato cocaina da me, nel periodo 1998/1999 …:\no __________, 15 gr. A Frs. 150.--/gr; rispondo che non è assolutamente vero quello che afferma __________. Mi viene mostrata la fotocopia della foto no. 52691 e riconosco la persona alla quale ho effettivamente venduto gr. 3 di cocaina al massimo e non gr. 15 come da lui affermato. Non conosco il nome di questa persona, che la verbalizzante mi dice essere appunto __________.\n- che inoltre non vanno dimenticati altri episodi tuttora negati dall'accusato, quali le forniture di cocaina fattegli da certo __________ nei quantitativi da 50 a100 g. alla settimana per più mesi, di contro alle gratuite minimizzazioni dell'istanza e poi ancora delle osservazioni al preavviso negativo (nonostante la disponibilità dei verbali contenenti le chiamate di correo: v. lettera di trasmissione 12 ottobre 1999 del Ministero pubblico), per cui appare evidente il pericolo di collusione, valendo in proposito quanto sottolineato nella precedente decisione:\n\"__________ è fortemente reticente e bugiardo ad evidente scopo di salvamento ed è quindi certo che in libertà avrebbe l'occasione di avvicinare fornitori, clienti e conoscenti - ed in particolare persone non ancora identificate - per ottenere versioni a lui favorevoli, ma contrarie a verità ed a giustizia.\"\n- che in proposito a poco vale trarre argomentazioni dalla situazione debitoria dell'accusato, semmai da ascrivere a comportamenti personali connessi con la frequentazione di esercizi notturni;\n- che l'istanza, in uno con le osservazioni, non spende una parola per contrastare l'assunto del pericolo di recidiva evidenziato nella precedente decisione, che allora va nuovamente riprodotto, di poca influenza essendo la riduttive ammissioni di questi ultimi tempi:\n\"L'illustrato comportamento dell'accusato istante\nconsente di considerare dato il presupposto del pericolo di recidiva,\nrichiamando come lo stesso debba essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da\nuna valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti\ndell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità,\nla sua costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione\ndei reati che gli vengono addebitati, così che la\nreiterazione appaia assai verosimile (LUVINI, loc. cit., pag. 294; Gérard\nPIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1987, n. 1186/7).\nNegare l'evidenza significa - anche e nel contempo - mancata presa di coscienza dell'intollerabilità dei reati commessi e prospettiva di ripresa di lucroso traffico di stupefacenti, con la soggettiva convinzione di tolleranza per una scarcerazione senza completazione degli accertamenti istruttori e senza confronto di pena. L'attività lavorativa ed i rapporti famigliari non seppero minimamente trattenere l'accusato, per cui è pura ipotesi che nel futuro possano avere risvolti positivi, per rapporto anche ad una situazione economica - se regolare - non di certo brillante (come appare dai procedimenti esecutivi in corso, attestati dalla documentazione prodotta con l'istanza 26 agosto 1999 di ammissione al gratuito patrocinio).\"\n- che del pari è il discorso sul pericolo di fuga, che permane - sempre come al precedente giudizio, indipendentemente dal fatto che la magistrata inquirente non l'abbia personalmente sollevato per prima - anche accentuato ormai dalle ammissioni e dalle contestazioni di precisi fatti:\n\"Per quanto concerne il pericolo di fuga, si ricorda che i criteri determinanti per stabilire se questo presupposto sia dato o meno sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione famigliare e i suoi legami con lo Stato in cui egli é inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S.C. del Tribunale federale; sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94). L'apprezzamento di tutte le circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiano per l’accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importanti (in questo senso Mario Luvini; in REP 1989, pag. 292, con i riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94)."}