{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-08-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-51003_1999-08-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=57355&nX40_KEY=4933347&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "527e5569eeaeebc02cff940fdf2e3496"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1999.51003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 27.08.1999 INC.1999.51003"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 27.08.1999 INC.1999.51003"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 27.08.1999 INC.1999.51003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:25:08", "Checksum": "3ef1e7122f2576b3f4b4e27af3c2bdfd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 27.08.1999 INC.1999.51003\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.4\nPer quanto concerne il pericolo di fuga, si ricorda che i criteri determinanti per stabilire se questo presupposto sia dato o meno sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione famigliare e i suoi legami con lo Stato in cui egli é inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S.C. del Tribunale federale; sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94). L'apprezzamento di tutte le circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiano per l’accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importanti (in questo senso Mario Luvini; in REP 1989, pag. 292, con i riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94).\nLa Procuratrice pubblica non insiste sul ricorrere di questo presupposto ad impedire scarcerazione. Tuttavia il descritto atteggiamento dell'accusato istante consente di ritenere per concreta la scelta della fuga e della latitanza al cospetto della prospettiva ormai certa di essere riconosciuto colpevole di spaccio di stupefacenti e verosimile di importante privazione della libertà personale. _____________ mantiene forti contatti con il suo paese d'origine, tanto che le figlie minori vi sono rimaste sino alla fine della scolarità, qui arrivando solo lo scorso mese di luglio, con richiesta 9 agosto 1999 di permesso di dimora (allegata all'istanza 26 agosto per la concessione del gratuito patrocinio). Si tratta in ogni modo di valutazione abbondanziale rispetto alle altre ragioni che impediscono accoglienza dell'istanza ed in certo qual senso alternativa al pericolo di recidiva.\n5.\nIl carcere preventivo sin qui sofferto e ipotizzabile sino al deferimento al giudice del merito, in un procedimento che risulta essere condotto con coerente sollecitudine nonostante l’atteggiamento inutilmente defatigatorio dell’accusato, è pienamente rispettoso del principio di proporzionalità, tenuto anche conto del complesso dei fatti da accertare e delle persone coinvolte, nonché della prevedibile pena privativa della libertà - come già osservato - verosimilmente da espiare.\n6.\nL’istanza - peraltro inconsistente per rapporto alla realtà processuale - è così respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).\nPer i quali motivi,\nrichiamati i citati articoli di legge,\ndecide:\n1. L’istanza di libertà provvisoria è respinta.\n2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.\n3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.\n4. Intimazione:\n- avv. __________, per sé e per l’istante;\n- Procuratrice pubblica avv. __________ (con copia delle osservazioni dell’istante e con gli atti dell’incarto MP 4309/1999 di ritorno).\ngiudice __________"}