{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-08-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-51003_1999-08-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=57355&nX40_KEY=4933347&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "527e5569eeaeebc02cff940fdf2e3496"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1999.51003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 27.08.1999 INC.1999.51003"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 27.08.1999 INC.1999.51003"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 27.08.1999 INC.1999.51003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:25:08", "Checksum": "3ef1e7122f2576b3f4b4e27af3c2bdfd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 27.08.1999 INC.1999.51003\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.1\nPer definire siccome ben presenti\nseri e concreti indizi di colpevolezza, basterebbe fare rinvio a quanto esposto\ndalla magistrata inquirente nel preavviso negativo all'istanza in discussione.\nComunque si vuole qui ancora far\nriferimento alle contestazioni di singole fattispecie all'accusato, con le sue\nrisposte negative, come al verbale di polizia del 28 luglio 1999, da cui\nappaiono tra altro le seguenti affermazioni di _____________:\n- egli non conosce e addirittura non ha mai visto __________, per cui nega di avergli venduto cocaina di contro alle alquanto dettagliate dichiarazioni dell'acquirente (\" … vi era pure un certo __________, cittadino portoghese, con una __________, che abita a __________, il quale mi ha venduto almeno 15 grammi di cocaina a franchi 150.-.\", verbale di polizia del 21 luglio 1999, pag. 2);\n- è conoscente di __________, ma nulla gli ha venduto come quello sostiene (\"Ho preso cocaina da un certo __________, cittadino portoghese, che guida una vettura marca __________, colore grigio.\", verbale di polizia 8 luglio 1999, pag. 2);\n- identica presa di posizione nei confronti di __________, comunque riconosciuto per averlo visto in giro (il quale pure ebbe ad acquistare \"cocaina da certo __________, portoghese, con una __________ grigia\", verbale di polizia 21 luglio 1999, pag. 2);\n- ha poi anche \"preso atto\" che __________, a lui nota come __________, lo ha indicato come \"grosso spacciatore\", con la proposta fattale di procurargli 3 kg di cocaina, il che per l'accusato istante \"è tutto falso\".\n- Nuovamente interrogato il 9 agosto 1999, _____________ ha persistito nelle sue granitiche negazioni di vendita di stupefacenti, da cui queste pertinenti conclusioni dell'agente inquirente:\n\"L'interrogante mi dice che su questa base è inutile proseguire la verbalizzazione e che d'altro canto è mio diritto di non rispondere alle domande. Da parte dell'interrogante mi viene detto che ha pure il diritto di non <buttare via> ulteriore tempo in questa verbalizzazione avendo altri soggetti da interrogare e nel caso specifico - guarda caso - persone che hanno acquistato da me\".\nE non ha ottenuto miglior risultato il nuovo tentativo di interrogatorio del 17 agosto 1999:\n\"D01 E' disposto finalmente a raccontarci qualcosa sulle sue vendite di cocaina?\nR01 No.\nPrendo atto che il verbale viene concluso, poiché il verbalizzante non ha tempo da perdere con i bugiardi.\nSi aggiunge, quale altra conclusione che non vi è motivo per dubitare della corrispondenza delle dichiarazioni a carico dell'accusato istante, in quanto indipendenti tra di loro ed espresse in contesti personali di acquisto ed anche vendite concernenti altre persone. Nessun elemento permette anche solo di sospettare una specie di peraltro gratuita congiura, né _____________ ha fatto minimamente stato di ragioni se del caso di movente vendicativo.\n4.2\nPer questa situazione è superfluo soffermarsi a dimostrare presenza di importanti bisogni dell'istruzione formale, da continuare, completare e concludere senza pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, con il mantenimento dell'accusato in carcere preventivo\n_____________ è fortemente reticente e bugiardo ad evidente scopo di salvamento ed è quindi certo che in libertà avrebbe l'occasione di avvicinare fornitori, clienti e conoscenti - ed in particolare persone non ancora identificate - per ottenere versioni a lui favorevoli, ma contrarie a verità ed a giustizia. Né egli può lamentarsi del conseguente forzato rallentamento del corso delle indagini e tanto meno di non essere interrogato più sovente: gli inquirenti infatti devono cercare altrimenti la verità, proprio senza perdere tempo a verbalizzare ripetute acritiche negazioni. Ed appunto questa attività inquisitoria permette - via via, quasi quotidianamente - di raccogliere nuovi elementi a suo carico, come la spontanea deposizione resa il 24 agosto 1999 da persona ben informata, della quale valga l'assaggio di questa citazione:\n\"Ad ogni viaggio … consegnava della cocaina all'__________. I quantitativi variavano dai gr 20 ai gr 100 alla volta.\nI due si sono visti almeno 10 volte.\nLa cocaina __________ la vendeva in giro, prevalentemente a ragazze che lavorano nei night …\n… dopo l'arresto dell'__________, ci sono state tante persone (molte ragazze) che mi hanno chiesto di lui … Sono sicuro che chiedevano di lui non perché era bello, ma perché vendeva\".\n4.3\nL'illustrato comportamento dell'accusato\nistante consente di considerare dato il presupposto del pericolo di recidiva,\nrichiamando come lo stesso debba essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da\nuna valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti\ndell’accusato, il suo comportamento durante\nl’istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto\npsichica e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati,\ncosì che la reiterazione appaia assai verosimile (LUVINI, loc. cit., pag. 294; Gérard\nPIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1987, n. 1186/7).\nNegare l'evidenza significa - anche e nel contempo - mancata presa di coscienza dell'intollerabilità dei reati commessi e prospettiva di ripresa di lucroso traffico di stupefacenti, con la soggettiva convinzione di tolleranza per una scarcerazione senza completazione degli accertamenti istruttori e senza confronto di pena. L'attività lavorativa ed i rapporti famigliari non seppero minimamante trattenere l'accusato, per cui è pura ipotesi che nel futuro possano avere risvolti positivi, per rapporto anche ad una situazione economica - se regolare - non di certo brillante (come appare dai procedimenti esecutivi in corso, attestati dalla documentazione prodotta con l'istanza 26 agosto 1999 di ammissione al gratuito patrocinio).\n"}