- il Procuratore pubblico generale postula la reiezione del reclamo in quanto irricevibile, mai essendo stato sollecitato l'avanzamento del procedimento, senza dimenticare che, per i suoi contenuti, questo non era sicuramente prioritario, e che è parso opportuno attendere la pronuncia della Camera dei ricorsi penali, caduta il 4 luglio 2002, ciò che ha consentito l'emanazione del decreto di non luogo a procedere (citato sopra);