3 CPP), neppure tenuta in conto dal Tribunale federale, il quale non ha dato in proposito nessuna indicazione, lasciando "indecisa" la questione (consid. 1d), per decidere il merito; - il reclamo viene quindi respinto, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, e contrario), le spese giudiziarie andando a carico del reclamante soccombente (art. 39 lett. f TG), unitamente a ripetibili per la controparte (art. 9 cpv. 6 CPP); visti i citati articoli di legge, nonché gli art. 280 ss. CPP, decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 450.- e le spese di fr. 50.- sono a carico di __________. 3. __________ verserà la somma di fr.