2001 ha sottolineato che il colĂ  ricorrente "poteva rimediare alle pretese manchevolezze dell'istruzione formale presentando al magistrato inquirente un'istanza di complemento d'inchiesta, indicando i mezzi di prova ancora da assumere" (consid. 3c), e che la decisione presidenziale 2 maggio 2001 di rifiuto dell'effetto sospensivo in proposito aveva precisato "che l'esistenza di un eventuale motivo di ricusa comporta comunque lo stralcio dalla procedura delle decisioni e degli atti suscettibili di influire sul giudizio compiuti dal magistrato ricusato dopo l'inoltro della domanda di ricusazione (cfr. DTF 119 Ia 13 consid.