la giurisprudenza di questo Ufficio ha stabilito che la notifica di chiusura dell'istruzione formale non è di principio soggetta ad impugnativa, in quanto il Procuratore pubblico non emette una decisione propria, ma unicamente costata l'avvenuto completamento della fase di acquisizione delle prove, così reso noto alle parti in forza della legge e precisamente dell'art. 197 CPP: questo principio soffre della sola eccezione di chiusura intempestiva per mancata assunzione di complementi di prova accolti, ma non esperiti nella loro integralità, oppure per pendenza di reclamo contro il loro rifiuto da parte del magistrato inquirente (v. decisioni 26 ottobre 1993 in re E.L., GIAR 150.93.7, e 17