{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-09-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-4803_2001-09-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59696&nX40_KEY=4711442&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "75318822687b7122b2aadd849e14375e"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["INC.1999.4803"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 10.09.2001 INC.1999.4803"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 10.09.2001 INC.1999.4803"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 10.09.2001 INC.1999.4803"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:36:14", "Checksum": "67378acb610d64026b596e7da0e96485", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 10.09.2001 INC.1999.4803\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2001 ha sottolineato che il colà ricorrente \"poteva\nrimediare alle pretese manchevolezze dell'istruzione formale presentando al\nmagistrato inquirente un'istanza di complemento d'inchiesta, indicando i mezzi\ndi prova ancora da assumere\" (consid. 3c), e che la decisione\npresidenziale 2 maggio 2001 di rifiuto dell'effetto sospensivo in proposito\naveva precisato \"che l'esistenza di un eventuale motivo di ricusa\ncomporta comunque lo stralcio dalla procedura delle decisioni e degli atti\nsuscettibili di influire sul giudizio compiuti dal magistrato ricusato dopo l'inoltro\ndella domanda di ricusazione (cfr. DTF 119 Ia 13 consid. 3a);\n- è ora pura fantasia sostenere che la domanda di ricusa vale quale richiesta di complementi istruttori (l'adagio \"in maiore minus\" può riferirsi solo a contenenti/contenuti di identica natura e finalità): a parte che né la Camera dei ricorsi penali né il Tribunale federale sono istituzioni giudiziarie deputate all'assunzione di prove, in quegli allegati (domanda di ricusa, ricorso di diritto pubblico) le carenze istruttorie erano avanzate essenzialmente nell'ottica di dimostrare il Procuratore pubblico avv. __________ quale iudex inhabilis, con puntuale smentita in proposito da parte delle autorità adite, e d'altro canto il termine per la presentazione di eventuali nuovi mezzi di prova era stato assegnato il 29 dicembre 2000, prima dell'inoltro della domanda di ricusa e doveva essere rispettato dalle parti senza veruna necessità di attività giurisdizionale del magistrato (peraltro ancora tenuta per valida a statuire sul mascheramento di nomi, come all'istanza urgente del 4 gennaio 2001 di __________);\n- abbondanzialmente si ricorda che la primitiva istanza di ricusa non era assistita da domanda di effetto sospensivo e che la Camera dei ricorsi penali ha considerato valido il deposito degli atti del 29 dicembre 2000;\n- tutte le censure mosse con il reclamo al Procuratore pubblico avv. __________ sono già state vagliate e respinte dalla Camera dei ricorsi penali e dal Tribunale federale, il quale ultimo ha segnatamente sottolineato che \"al giudice della ricusa non compete … di esaminare la conduzione del processo, come se egli fosse un'istanza di appello: è infatti a questa Autorità che spetta innanzitutto correggere eventuali errori (DTF 116 Ia 135 consid 3a e rinvio)\" (consid. 3b), e che __________ \"poteva rimediare alle pretese manchevolezze dell'istruzione formale presentando al magistrato inquirente un'istanza di complemento d'inchiesta, indicando i mezzi di prova ancora da assumere (art. 196 cpv. 1 CPP/TI)\" (consid. 3c), con successivo reclamo a questo giudice in caso di rifiuto;\n-\nné la situazione muta in presenza della denuncia penale sporta il 9\ngennaio 2001, peraltro nota alle istanze superiori che hanno esaminato la\ndomanda di ricusa (comunque il Tribunale federale avendo considerato \"irrilevante\"\nquella denuncia, in quanto successiva alla ricusa: consid. 3d): nei confronti\ndi __________ non è stata promossa l'accusa e quindi non è per lui\ninsorto il rapporto giurisdizionale conferito dalla veste formale di parte\nquale accusato (art. 47 CPP: v. Niccolò Salvioni, cit., pag. 122), per cui non\nsi ha motivo di estromissione da competenza, non bastando a ciò la sola\ndenuncia o querela (si veda, per analogia, quanto esposto nella sentenza 19\nluglio 2001 del Tribunale federale al consid. 3c);\n- scaduto inutilizzato il termine assegnato come all'art. 196 CPP, il Procuratore pubblico avv. __________ ben poteva (e doveva) costatare la definitiva chiusura dell'istruzione formale e darne conseguente avviso alle parti in ossequio all'art. 197 CPP: in carica sino al 31 agosto 2001, egli era legittimato ad esercitare le sue funzioni, indipendentemente dalla (discutibile) opportunità di trasmettere il procedimento ad altro magistrato inquirente (comunque inabilitato ad assumere nuove prove, non trovandosi nella situazione di ripresa dell'istruzione formale per altre, proposte dalle parti, secondo l'art. 196 cpv. 3 CPP), neppure tenuta in conto dal Tribunale federale, il quale non ha dato in proposito nessuna indicazione, lasciando \"indecisa\" la questione (consid. 1d), per decidere il merito;\n- il reclamo viene quindi respinto, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, e contrario), le spese giudiziarie andando a carico del reclamante soccombente (art. 39 lett. f TG), unitamente a ripetibili per la controparte (art. 9 cpv. 6 CPP);\nvisti i citati articoli di legge, nonché gli art. 280 ss. CPP,\ndecide:\n1. Il reclamo è respinto.\n2. La tassa di giustizia di fr. 450.- e le spese di fr. 50.- sono a carico di __________.\n3. __________ verserà la somma di fr. 300.- a __________, a titolo di ripetibili.\n4. La presente decisione è definitiva.\n5. Intimazione:\n- avv. __________, per sé e per il reclamante (con copia delle osservazioni di __________ e del magistrato inquirente);\n- avv. __________, per sé e per __________ (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente);\n- Procuratore pubblico avv. __________, sede (con copia delle osservazioni di __________).\n6. Comunicazione alla Camera dei ricorsi penali, sede.\ngiudice __________"}