decisione 25 settembre 1996 in re V.D., GIAR 468.96.1); - è tuttavia ovvio che oggetto del provvedimento in vista di confisca (come sarebbe qui il caso) può colpire unicamente attivi a libera disposizione e non debiti o impegni presi correttamente e civilmente vincolanti: quindi mantiene logica validità la giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali (v. sopra), nel senso che non è passibile di sequestro una garanzia bancaria ed il corrispondente pegno, a patto che il relativo contratto non sia inficiato da sospetto di reato, non essendo discorso di buona fede del terzo, confrontato con una controparte al negozio autrice o sospetta autrice di reato (come all'art. 59 cfr.