N. 469.99.1 L Lugano, 2 giugno 2000 IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO __________ sedente per statuire sul reclamo presentato il 5 luglio 1999 da __________ (patrocinato dall’avv. __________) contro il decreto di sequestro 23 giugno 1999 del Procuratore pubblico avv. __________, concernente beni del reclamante custoditi presso la __________; preso atto delle comunicazioni 29 maggio 2000 del reclamante e 30 maggio 2000 del magistrato inquirente, attestanti rispettivamente il ritiro del gravame e la revoca del contestato sequestro, per cui il reclamo è divenuto privo di oggetto e di conseguenza va stralciato dai ruoli senza seguito di spese giudiziarie; richiamati gli art. 161 e rel. e 280 ss. CPP, decide: 1. Il reclamo è evaso, in quanto privo di oggetto. 2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie. 3. Intimazione: - avv. __________; - avv. __________; - avv. __________; - Procuratore pubblico avv. __________, sede. giudice __________