provvedimento, questo, che è stato mantenuto dalla Presidente della Corte con decisione 5 luglio 2002 – con il consenso di tutti gli interessati – sull’eccedenza di Frs. 7'384.45 risultante dalla vendita forzata della part. __________ RFD di __________ e con contestuale cancellazione della menzione del blocco iscritto a RF sulla suddetta particella. L’istanza 31 marzo 2003 del Procuratore pubblico __________ va dunque dichiarata irricevibile, con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 lett. f TG) e impugnabile alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello entro dieci giorni dall’intimazione (art. 284 cpv.